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  • Lunedì 18 Aprile 2011 18:50
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    Ambiente e Territorio /Urbanistica

    Dirigenti degli enti locali: competenze in materia urbanistica ed edilizia

    sentenza T.A.R. Lazio - Latina n. 2037 del 22/12/2010

    Tutti i provvedimenti di gestione amministrativa in materia edilizia ed urbanistica, compreso il rigetto di una richiesta di concessione edilizia in sanatoria o di condono, rientrano oramai nella sfera di competenza del dirigente.

    Comune e provincia - Dirigenti - Competenze - Provvedimenti di gestione amministrativa in materia edilizia ed urbanistica - Sussistono


    Edilizia - Abusi - Sanatoria - Art. 43 co. 5, L. n. 47/1985 - Presupposti - Opere realizzate - Requisiti minimi

    Sono di competenza dei dirigenti, a norma dell'art. 51 co. 3, L. 8 giugno 1990 n. 142 (oggi, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente". In tale mutato quadro normativo, deve dunque ritenersi implicitamente abrogata ogni previsione della L. n. 47/1985 relativa alla competenza del sindaco in materia, dal momento che tutti i provvedimenti di gestione amministrativa in materia edilizia ed urbanistica, compreso quindi il rigetto di una richiesta di concessione edilizia in sanatoria o di condono, rientrano ora nella sfera di competenza del dirigente (1).

    (1) T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 13-2-2009 n. 802.




    Ai fini della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 43 co. 5, L. n. 47/1985 per l'ottenimento della sanatoria, per opere non ultimate devono intendersi quelle completate almeno al rustico, ossia mancanti solo delle finiture, ma necessariamente comprensive delle tamponature esterne che realizzino in concreto i volumi rendendoli individuabili ed esattamente calcolabili; per lavori attinenti alle strutture realizzate e che siano strettamente necessari alla loro funzionalità si intendono i soli lavori necessari per assicurare la funzionalità di quanto già costruito in modo tale da aver già acquistato una fisionomia tale da renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione e non lavori destinati ad integrare le opere con interventi edilizi che danno luogo di per sé a nuove strutture (2).

    (2) Cons. Stato, sez. VI, 27-6-2008 n. 3288.

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    N. 2037/2010 Reg. Sent.
    N. 489 Reg. Ric.
    ANNO 2000
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 489 del 2000, proposto da:
    A. E., rappresentato e difeso dall'avv. Graziella Turriziani, con domicilio eletto in Latina, presso l'Avv. Trabucco Corso Repubblica 200;
    contro
    Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Barletta, con domicilio eletto in Latina, presso l'Avv. Salvigni, via Statuto 24;
    per l'annullamento
    del provvedimento in data 18.1.2000 prot. 45/URB, notificato l'8.2.2000, con cui il Dirigente del Settore Urbanistica - Pianificazione del Territorio del comune di Frosinone ha espresso diniego relativamente alla domanda di sanatoria presentata dal ricorrente in data 28.2.95;
    di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso e consequenziale, fra cui il verbale di accertamento dei VV.UU n. 65 del 10.2.1995 a carico della sig.ra M. T..
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frosinone;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO E DIRITTO
    1) Con ricorso notificato in data 17 marzo 2000 e depositato il successivo 6 aprile, il sig. A. E. ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con cui il dirigente del Settore Urbanistica del comune di Frosinone ha respinto la domanda di condono edilizio presentata in data 28.2.1995 sul presupposto che i manufatti risultano realizzati successivamente al termine del 31.12.1993.
    2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:
    I) Incompetenza del Dirigente.
    Il diniego di sanatoria rientra nella competenza del Sindaco.
    II) Violazione degli artt. 7, 8 e 10 L. 241/90:
    Il provvedimento è viziato da omessa comunicazione dell'avvio del procedimento.
    III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 39 comma 1 L. 724/94 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria.
    Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, i lavori sono stati ultimati alla data del 15.12.1993, come confermato dalle allegate dichiarazioni testimoniali.
    3) Con atto depositato in data 28 settembre 2000, si è costituito in giudizio il comune di Frosinone deducendo l'infondatezza del ricorso.
    4) Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010, la causa è stata riservata per la decisione.
    5) Il ricorso è infondato
    6) Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, "l'art. 6, l. n. 127 del 1997, modificando l'art. 51, l. n. 142 del 1990, ha previsto alla lett. f) che spettano alla competenza dei dirigenti "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie"; successivamente, la l. n. 191 del 1998 ha, a sua volta, modificato l'art. 6, l. n. 127 del 1997, introducendo la lett. f bis) secondo la quale spettano ai dirigenti "tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;", così espressamente attribuendo alla dirigenza la competenza in materia di applicazione di sanzioni edilizie; a norma dell'art. 51 comma 3, l. 8 giugno 1990 n. 142 (oggi, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267), infine, sono di competenza dei dirigenti "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente": in tale mutato quadro normativo, deve dunque ritenersi implicitamente abrogata ogni previsione della l. n. 47 del 1985 relativa alla competenza del sindaco in materia, dal momento che tutti i provvedimenti di gestione amministrativa in materia edilizia ed urbanistica, compreso quindi il rigetto di una richiesta di concessione edilizia in sanatoria o di condono, rientrano ora nella sfera di competenza del dirigente" (cfr. TAR Campania Napoli Sez. II 13.2.2009 n. 802).
    7) Quanto al secondo motivo, è pacifico che "la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, non è richiesta quando il procedimento è stato attivato su istanza di parte"(C.d.S. 8.6.2010 n. 3624).
    8) Infine, dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio si evince inequivocabilmente che i manufatti in argomento non sono completati al rustico come prescritto dall'art. 31 della L. 47/85.
    Ai fini della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 43, comma 5, l. n. 47/1985 per l'ottenimento della sanatoria, per opere non ultimate devono intendersi quelle completate almeno al rustico, ossia mancanti solo delle finiture, ma necessariamente comprensive delle tamponature esterne che realizzino in concreto i volumi rendendoli individuabili ed esattamente calcolabili; per lavori attinenti alle strutture realizzate e che siano strettamente necessari alla loro funzionalità si intendono i soli lavori necessari per assicurare la funzionalità di quanto già costruito in modo tale da aver già acquistato una fisionomia tale da renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione e non lavori destinati ad integrare le opere con interventi edilizi che danno luogo di per sé a nuove strutture (C.d.S. Sez. VI 27.6.2008 n. 3288).
    9) In conclusione, il ricorso deve essere respinto, siccome destituito di giuridico fondamento.
    10) Le spese seguono la soccombenza.
    P. Q. M.
    definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 489/2000, lo rigetta.
    Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila).
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Francesco Corsaro
    L'ESTENSORE
    Roberto Maria Bucchi
    IL CONSIGLIERE
    Santino Scudeller
     
    Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2010
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
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